Gentilissimi colleghi.
A coloro i quali siano risultati non in regola con l’obbligo vaccinale, sulla base degli accertamenti svolti ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, e conseguentemente, in esecuzione delle predette norme, sono stati sospesi dall’esercizio professionale fino al termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021:
Vi comunichiamo che l’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha ulteriormente modificato il citato art. 4 del d.l. 44/2021, spostando al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
Per tale motivo, Vi comunichiamo che tutte le sospensioni dall’esercizio professionale avranno efficacia fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino alla data, antecedente al 31 dicembre 2022, in cui venga comunicato all’Ordine il completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo.
La sospensione resterà, pertanto, annotata nell’Albo professionale di questo Ordine e sarà comunicata al datore di lavoro, se noto.
Si rammenta, altresì, che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’albo configura un illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione).