Aggiornamenti sull’Obbligo Vaccinale per gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP

Aggiornamenti sull’Obbligo Vaccinale per gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP

 

Circolare n. 01/2022

​ Perugia, 24/01/2022                                           

Il D.L. n.44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, che sono dunque tenuti a sottoporsi alla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione (le prime due dosi).

Il recente D.L. n.172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha aggiornato la normativa e a partire dal 15 dicembre 2021 gli operatori sanitari sono obbligati a sottoporsi alla terza dose (cosiddetta “booster”) di vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Ricordiamo che tutti gli iscritti all’Albo/Elenco Speciale ad esaurimento, a prescindere dalla forma giuridica di esercizio della professione, sono soggetti all’obbligo vaccinale, difatti: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, inibendo quindi ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.​

L’obbligo di vaccinazione con la terza dose, detta anche “dose booster” scatta a partire da cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato (inclusi quindi anche i soggetti vaccinati con un'unica dose di vaccino “Janssen”), per tutti i professionisti sanitari iscritti all’Ordine.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La Verifica dell’effettiva vaccinazione avviene utilizzando la Piattaforma nazionale Digital Green Certificate.

L’Ordine TSRM e PSTRP di Perugia e Terni esegue quotidianamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 degli iscritti.

Qualora l’iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo) l’Ordine, per mezzo di PEC, invita l’interessato a produrre, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione, una delle seguenti:

Nel caso in cui l’iscritto non in regola con la vaccinazione abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro (Denominazione Ente/Azienda, indirizzo mail e PEC) per i successivi adempimenti di cui all’art. 4, comma 4 D.L. 44/2021.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l'interessato a trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione della vaccinazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L’Ordine, scaduti tali termini, anche con riguardo alla dose di richiamo, dà comunicazione alla Federazione nazionale competente e anche al datore di lavoro, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente.

ISCRIVENDI ALL’ORDINE

Per le nuove iscritte e iscritti all’Ordine, “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021” L’adempimento dell’obbligo si intende soddisfatto solo dopo la somministrazione della terza dose (cosiddetta “booster”).

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA ALL’OBBLIGO VACCINALE

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “determina la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”. Si tratta di una conseguenza amministrativa automatica, non è una sanzione deontologica.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.

Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.

COME PRENOTARE LA VACCINAZIONE?

Si riporta di seguito il link tramite il quale è possibile effettuare la prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma regionale:

https://vaccinocovid.regione.umbria.it/

Per informazioni, per assistenza contattare il numero verde 800.192.835, che fornisce assistenza ai cittadini dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7.

HAI RICEVUTO LA PEC DI DIFFIDA MA HAI CONTRATTO IL COVID E NON PUOI ANCORA VACCINARTI?

In attesa dell’intervento specifico del Ministero al riguardo ovvero di auspicabili interventi normativi specifici sul tema, ad oggi, l’unica forma accettabile da parte degli Ordini per evitare la procedura di sospensione, sempre e solo per coloro i quali risultano inadempienti sulla piattaforma nazionale SOGEI, sia l’invio di certificati rilasciati dai Medici di medicina generale (MMG), da cui emergano esigenze di differimento della vaccinazione obbligatoria, indicando quale causa del differimento stesso l’avvenuta infezione o guarigione (anche in senso generico). Gli altri dati, ad oggi, imprescindibili, da inserire all’interno della certificazione medica di differimento sono la chiara indicazione del nominativo dell’interessato ed il nominativo del MMG firmatario, nonché l’indicazione puntuale del termine di differimento.

PROMEMORIA

Si raccomanda a tutti gli iscritti di monitorare giornalmente la propria PEC per visionare tempestivamente eventuali comunicazioni dell’Ordine la cui mail PEC è perugiaterni@pec.tsrm.org

L’Ordine TSRM PSTRP di Perugia e Terni rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione attraverso la mail perugiaterni@tsrm.org