DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI DEL MASSOFISIOTERAPISTA

DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI DEL MASSOFISIOTERAPISTA: nota dall’Agenzia delle Entrate del 24/06/2020

Vista la rilevanza dell’argomento, riteniamo opportuno pubblicizzare la risposta n. 8 del 24/06/2020 dell'Agenzia delle Entrate, riguardante le detrazioni per le spese sostenute per le prestazioni dei massofisioterapisti

Detrazione per le spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista; Regime Iva delle prestazioni Articolo 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con la consulenza giuridica n. 8/2020 l’Agenzia chiarisce che le prestazioni rese dal massofisioterapista che si iscrive nell’apposito elenco entro il 30/06/2020 sono considerate di natura sanitaria e, dunque, rientranti tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione d’imposta di cui all’art. 15 del TUIR. In seguito, la legge di bilancio 2019 ha stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17/03/1999, di poter continuare a svolgere le relative attività professionali purché si iscrivano, entro il 30/06/2020 (termine da ultimo modificato dal D.L. 162/2019), negli appositi elenchi speciali. Il D.M. 9/08/2019 ha istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex L. 403/1971.
Il mutato quadro normativo ha richiesto l’intervento del Ministero della salute il quale con 2 note ha chiarito che le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto nell’elenco di cui al D.M. 9/08/2019 sono considerate di natura sanitaria e, quindi, rientranti tra quelle detraibili ex art. 15 del TUIR. In conclusione, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al suddetto elenco e purché nel documento fiscale di spesa, in aggiunta alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale. Ai fini Iva restano valide le indicazioni contenute nella R.M. 96/2012.

Il Presidente

Dr. Massimo Angelini