ECM conseguiti nel 2023: posso attribuirli 2020-2022 o al triennio 2023-2025?

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" prevede, tra le numerose disposizioni, che i crediti conseguiti nell'anno corrente - entro il 31/12/2023 - possano essere utilizzati dai professionisti sanitari per colmare eventuali situazioni di debito formativo del 2020/2022.

La legge conferma che i trienni formativi seguono la suddivisione standard, quello corrente è 2023-2025 e quello passato è 2020-2022. I professionisti che non risultano in regola con l’assolvimento dell’obbligo del triennio precedente possono colmare il debito formativo spostando la formazione svolta nell’anno corrente eseguendo in autonomia l’operazione di trasferimento nel profilo del Co.Ge.A.P.S.

I crediti vengono trasmessi dai provider nell’anno in cui questi sono stati acquisiti, la data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica. Tale comunicazione avviene una volta chiuso l’evento entro 90 giorni (massimo) dalla conclusione del corso da parte del provider. 

Soltanto dopo tale comunicazione, il professionista potrà scegliere quali partecipazioni del 2023 spostare o non spostare al triennio precedente, non è il provider che trasmette i crediti come recupero direttamente nel triennio passato, ma è un’operazione che viene eseguita dall’Iscritto.

Come oramai noto, il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva; la formazione continua dei professionisti operanti in ambiti sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, è difatti posta a presidio della salute collettiva e a fondamento della prevenzione del rischio nella sicurezza delle cure (da cui peraltro discendono le responsabilità chiaramente individuate dalla L. 24/2017).

Da questo triennio formativo 2023-2025 infatti, il professionista sanitario non in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso (DL 152/2021).

Ricordiamo che l'obblico formativo per gli iscritti agli Elenchi speciali parte dal triennio 2023-2025 e che quindi non sono coinvolti da questa norma.