domande frequenti

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La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" prevede, tra le numerose disposizioni, che i crediti conseguiti nell'anno corrente - entro il 31/12/2023 - possano essere utilizzati dai professionisti sanitari per colmare eventuali situazioni di debito formativo del 2020/2022.

La legge conferma che i trienni formativi seguono la suddivisione standard, quello corrente è 2023-2025 e quello passato è 2020-2022. I professionisti che non risultano in regola con l’assolvimento dell’obbligo del triennio precedente possono colmare il debito formativo spostando la formazione svolta nell’anno corrente eseguendo in autonomia l’operazione di trasferimento nel profilo del Co.Ge.A.P.S.

I crediti vengono trasmessi dai provider nell’anno in cui questi sono stati acquisiti, la data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica. Tale comunicazione avviene una volta chiuso l’evento entro 90 giorni (massimo) dalla conclusione del corso. Soltanto dopo tale comunicazione, il professionista potrà scegliere quali partecipazioni del 2023 spostare o non spostare al triennio precedente, non è il provider che trasmette i crediti come recupero direttamente nel triennio passato, ma è un’operazione che viene eseguita dall’Iscritto.

Sentenza TAR Lazio: iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 5 del D.M. 09 agosto 2019 - Comunicato di Agenas

 

Si informano tutti i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali del seguente comunicato emanato da Agenas:

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20.12.2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 24.03.2022 illegittima "nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023".

Ne consegue che, a decorrere dal 01.01.2023, i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i massofisioterapisti di cui di cui all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM.

 

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AGGIORNAMENTO

Delibera n. 1/2023 della  Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) sull’obbligo formativo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali  ad esaurimento DM 9 agosto 2019: sentenza del TAR n. 17145.2022 dep. il 20 dicembre 2022 ‘Federazione italiana massofisioterapisti ed altri / Ministero Salute e AGENAS’

In applicazione di quanto deciso dal TAR Lazio è stata adottata la delibera n. 1/2023 integrativa della precedente del 24 marzo 2022 che, a far data dal 01 gennaio 2023 e al pari degli iscritti agli  elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art.1 dello stesso DM, estende l’obbligo ECM, anche ai Massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 e ai Massofisioterapisti iscritti con riserva  all’elenco, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. 


L’obbligo formativo individuale per i Massofisioterapisti è ridotto nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023/2025, inoltre, nelle more dell’adeguamento della traccia elettronica comune, potranno inserire autonomamente all’interno del portale CoGeAPS i crediti ECM acquisiti  a decorrere dal 01 gennaio 2023, che non siano già stati trasmessi dai provider. 

Accesso a Co.Ge.A.P.S. con Spid/CIE: https://application.cogeaps.it/login

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

 

Di seguito il collegamento al

 

Sviluppati dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP

CHE COSA E': Il Dossier Formativo è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.
Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.
Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

Il dossier formativo è uno strumento facoltativo che consente al singolo professionista di ottenere una riduzione di 30 crediti ECM per il triennio in corso attraverso la creazione di un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno.
Ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

CHI PUO' FARLO: i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

COME COSTRUIRE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: Di seguito la  Guida per l’Utente del Dossier formativo individuale