Obbligo formativo ECM per Massofisioterapisti

 

Delibera n. 1/2023 della  Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) sull’obbligo formativo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali  ad esaurimento DM 9 agosto 2019: sentenza del TAR n. 17145.2022 dep. il 20 dicembre 2022 ‘Federazione italiana massofisioterapisti ed altri / Ministero Salute e AGENAS’

In applicazione di quanto deciso dal TAR Lazio è stata adottata la delibera n. 1/2023 integrativa della precedente del 24 marzo 2022 che, a far data dal 01 gennaio 2023 e al pari degli iscritti agli  elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art.1 dello stesso DM, estende l’obbligo ECM, anche ai Massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 e ai Massofisioterapisti iscritti con riserva  all’elenco, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34


L’obbligo formativo individuale per i Massofisioterapisti è ridotto nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023/2025, inoltre, nelle more dell’adeguamento della traccia elettronica comune, potranno inserire autonomamente all’interno del portale CoGeAPS i crediti ECM acquisiti  a decorrere dal 01 gennaio 2023, che non siano già stati trasmessi dai provider. 

Accesso a Co.Ge.A.P.S. con Spid/CIE: https://application.cogeaps.it/login