Utilizzo dei codici ATECO per l’esercizio della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista in merito alle attività di fornitura, adattamento e controllo.

Gentili iscritti,

in riscontro a richieste pervenute dai professionisti Tecnici audioprotesisti, la Federazione Nazione TSRM e PSTRP ha chiarito che il Tecnico audioprotesista esercita la libera professione con il codice ATECO 86.90.29

Al tempo stesso, in funzione delle attività tipiche e riservate, così come individuate dal decreto ministeriale14 settembre 1994, n. 668, il Tecnico audioprotesista in regime libero professionale, se chiamato a fornire il dispositivo audioprotesico (o parti di questo), esclusivamente per questa specifica prestazione, potrà legittimamente utilizzare un codice di attività economica differente e coerente alla stessa che a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono il 47.74.00 e/o 46.18.32. 

È evidente che la fornitura del presidio presuppone necessariamente il compimento dell’attività intellettuale del sanitario, in quanto segue una valutazione, intesa quale apporto professionale decisivo, qualificato ed imprescindibile del Tecnico audioprotesista; attività, queste, riconducibili all’applicazione del solo codice 86.90.29.

Di conseguenza, il Tecnico audioprotesista dovrà necessariamente possedere una partita IVA che contempli sempre il codice 86.90.29.

Infatti, nell’ipotesi in cui il professionista sanitario in oggetto possegga una partita IVA che non contenga il codice 86.90.29, lo stesso dovrebbe limitarsi alla sola fornitura del dispositivo audioprotesico, non potendo però svolgere, così come previsto dal profilo professionale e dal codice deontologico (in particolare gli artt. 3, 6 e 17), quelle attività intellettuali sanitarie che lo caratterizzano (“scegliere ed adattare gli ausili uditivi adeguati, e nel verificare i risultati della loro applicazione, nel seguire l’assistito nel suo adattamento a breve ed a lunga scadenza, nel controllare nel tempo la permanente funzionalità dell’ausilio”). Tali attività, tuttavia, costituiscono il presupposto irrinunziabile della fornitura, in quanto l’atto sanitario e la successiva fornitura sono l’uno il presupposto dell’altra.