Tassa di Iscrizione Annua 2024, assicurazione, scadenze e obblighi di legge

Tassa di Iscrizione Annua 2024, assicurazione, scadenze e obblighi di legge

 

Gentili Colleghi e Colleghe,

È disponibile online su piattaforma http://amministrazione.alboweb.net il pagamento della TIA (Tassa di Iscrizione Annua), il contributo elenchi speciali 2024 e il rinnovo dell'assicurazione convenzionata con la Federazione Nazionale.

Di seguito potrete trovare le istruzioni per il rinnovo della TIA (Tassa di Iscrizione Annua) e il contributo elenchi speciali 2024, insieme a un breve video tutorial.

 

Qui potrete trovare le istruzioni per il rinnovo dell'assicurazione convenzionata con la Federazione Nazionale, insieme a un breve video tutorial.

 

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che per l’anno 2024 il termine ultimo per il pagamento della TIA è fissato al

30 Aprile 2024

 

La TIA è una tassa di iscrizione annuale che procede ad anno solare – dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno – e non può essere suddivisa, frazionata o sospesa.

Vi ricordiamo innanzitutto che il NON pagamento della Tassa d’iscrizione comporta la non validità dell’assicurazione del professionista (Lg.24/2017).

La procedura di sollecito prevede l’invio al proprio indirizzo PEC (obbligatorio per legge) o tramite raccomandata di n°3 solleciti, comprensivi di una convocazione in sede per provvedere quanto prima al pagamento della stessa nel minor tempo possibile.

Qualora ciò non avvenisse, l’iscritto dovrà essere cancellato dall’albo, con la conseguente impossibilità di esercitare la propria professione e con il rischio d’incorrere quindi nel reato di esercizio abusivo, ed inoltre partirà in automatico la procedura per il recupero dei crediti tramite agenzie di riscossione.

 

CANCELLAZIONI PER PENSIONAMENTI, CAMBI MANSIONE, NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, PEC

Il professionista che cessa la propria attività lavorativa (pensionamento, cambio mansione lavorativa ecc.), dovrà obbligatoriamente comunicarlo all’Ordine tramite mail attraverso la compilazione e l’invio del modello di cancellazione che trova sul sito https://www.tsrmumbria.it/ nella sezione Modulistica entro e non oltre il 31/12/2024.

Dopo tale data sarà necessario pagare la nuova TIA per procedere alla cancellazione effettiva: il mancato invio di tale modulistica comporterà l’obbligo del pagamento delle quote d’iscrizione annuali, e in caso morosità pendenti, compreso l’anno corrente, l’attivazione della procedura di riscossione crediti.

La domanda di cancellazione deve essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’Ordine perugiaterni@pec.tsrm.org

Qualora fosse stata attivata la casella PEC fornita gratuitamente dall’Ordine, questa verrà revocata 90 giorni dopo la cancellazione. Una volta revocata non sarà più possibile accedere ai suoi contenuti, pertanto si consiglia di effettuare un back up della stessa.

ATTENZIONE: Il possesso di una sola casella PEC è obbligatorio per il professionista sanitario, pena la sospensione dall’esercizio professionale (Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120). Questa può essere comunicata a mezzo email a perugiaterni@tsrm.org o attivata gratuitamente https://www.tsrmumbria.it/attivazione-casella-pec-iscritti-ordine-tsrm-pstrp-umbria

TRASFERIMENTI

La richiesta di trasferimento dall’Ordine di Perugia-Terni ad altro Ordine provinciale (trasferimento in uscita) deve pervenire a mezzo PEC entro e non oltre il 1° novembre dell’anno corrente. Oltre questo termine il nullaosta verrà rilasciato ad anno nuovo.

La richiesta di trasferimento da altro Ordine provinciale a codesto Ordine di Perugia-Terni (trasferimento in entrata) deve pervenire a codesta amministrazione a mezzo PEC entro e non oltre il 1° dicembre dell’anno corrente; in caso contrario, non verrà garantito il trasferimento nell’anno corrente.

   

ASSICURAZIONE

Ricordiamo agli iscritti di rinnovare la propria polizza assicurativa, che non è legata al pagamento della tassa di iscrizione annuale.

Con la Legge Gelli-Bianco (24/2017) infatti ogni professionista sanitario esercente ha l’obbligo di avere un’assicurazione personale che risponda ai requisiti minimi di legge, a prescindere dalla tipologia contrattuale (dipendente pubblico-privato-libero professionista).

​Si ricorda che la polizza RC convenzionata, per evitare soluzioni della copertura assicurativa, dovrà essere rinnovata entro il 30 aprile sempre accedendo all'area riservata http://amministrazione.alboweb.net.

ECM

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Sono sottoposti all’obbligo tutti gli iscritti all’albo e dal 1° gennaio 2023 anche tutti gli iscritti agli elenchi speciali, a prescindere dall’esercizio o meno della professione sanitaria.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

CONTATTI

Per ogni informazione rimaniamo a disposizione via mail (perugiaterni@tsrm.org) o telefonicamente negli orari di apertura (075 842 5798 - www.tsrmumbria.it/contatti) – WhatsApp: +39 370 127 0736 Aggiungici in rubrica